Associazione D.S.C. - Documentazione - Storia - Cultura



REGOLAMENTO

1 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA
2 - GRUPPO CENTRALE
3 - CENTRI DI DOCUMENTAZIONE
4 - DOCUMENTAZIONE TECNICA
5 - ABILITAZIONE AD ARCHIVIARE NUOVI DOCUMENTI E VISUALIZZARE/SCARICARE DOCUMENTI PROTETTI
6 - ABILITAZIONE AI SERVIZI DI RICERCA
7 - FORNITURA DI MATERIALE
8 - MATERIALE DI PUBBLICO DOMINIO - COPYRIGHT SCADUTO


______________________________

1 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L’Associazione DSC riunisce in un'unica struttura organizzativa e operativa il Gruppo centrale, i Soci Collettivi (Club, Associazioni, Enti, Artigiani, Aziende, ecc.) e i Soci Individuali (persone fisiche).
Tutte le persone che fanno parte della Associazione, come soci individuali o tramite i soci collettivi, possono utilizzare i servizi della Associazione DSC alle stesse condizioni.

______________________________

2 - GRUPPO CENTRALE
Proprietario del sito www.associazionedsc.it e dei programmi ivi residenti.
Provvede allo sviluppo e alla manutenzione dei programmi.
Fornisce le linee guida e coordina l’attività dei Centri di documentazione.
Svolge attività amministrativa e promozionale.
Interfaccia Enti pubblici e privati a livello nazionale.

Sito internet
Contiene i programmi appositamente sviluppati per la gestione del catalogo unico e della documentazione disponibile, contiene inoltre il catalogo, l’archivio dei documenti digitalizzati e le informazioni identificative dei Centri di documentazione e dei loro responsabili preposti allo svolgimento delle operazioni. I programmi sono sviluppati con il linguaggio HTML-PHP e pertanto non richiedono alcun intervento sui PC utilizzati per questa applicazione.

Catalogo
Contiene le informazioni descrittive dei documenti disponibili a livello Associazione (sia quelli digitalizzati ed archiviati on-line, sia quelli non digitalizzati e disponibili solo sul supporto originale presso i possessori che li hanno comunque messi a disposizione), nonchè le informazioni di controllo per autorizzare le varie modalità di accesso e di utilizzo di ogni singlo documento.

Archivio on-line
Contiene la versione digitale dei documenti che sono stati sia catalogati che digitalizzati. Le operazioni di accesso per l’utilizzo on-line di tale materiale sono controllate dalle informazioni registrate nelle relative schede del catalogo.

______________________________


3 - CENTRI DI DOCUMENTAZIONE
La funzione di Centro di documentazione consiste nella possibilità di operare sull'archivio centrale per effettuare operazioni non permesse ad un normale utente, cioè catalogare e memorizzare nuovo materiale, nonchè scaricare documenti protetti e riservati solo ai soci.
Per svolgere questa funzione, l'Associazione DSC fornisce ad ogni socio, collettivo o individuale, un profilo utente ID+ PWD con un livello di autorizzazione che rispecchia la sua tipologia.
I Centri di documentazione svolgono le seguenti funzioni:

- mantengono il collegamento con il nucleo centrale DSC per le necessità del socio che rappresentano
- interfacciano i possessori di materiale della loro zona geografica, o sono essi stessi possessori di materiale
- effettuano le operazioni di catalogazione, digitalizzazione, archiviazione
- gestiscono le richieste presentate dai propri soci e da Aziende e Artigiani, per utilizzare il materiale della Associazione, nel rispetto delle normative in merito ai diritti di proprietà e degli accordi stipulati con i proprietari o i possessori attuali.

NOTA 1 - Per entrare a far parte della Associazione DSC come Socio Collettivo non è necessario avere materiale da mettere a disposizione. La principale funzione dei Soci Collettivi è quella di conoscere e interfacciare i propri tesserati e di poter accedere a tutto il materiale in archivio per fornire loro quanto richiesto.

NOTA 2 – Per entrare a far parte della Associazione DSC come Socio Individuale è necessario possedere e mettere a dispozizione una discreta quantità di materiale importante e contribuire personalmente alle operazioni di digitalizzazione e di archiviazione. Verificato questo requisito, la funzione di Centro di documentazione viene attribuita al socio individuale dietro la garanzia che il materiale in archivio sia utilizzato solo a scopi personali e amatoriali e che non venga fornito a terze parti.

______________________________


4 - DOCUMENTAZIONE TECNICA
Per documentazione tecnica storica si intende quella relativa ai progetti, alla costruzione e alle istruzioni per l’uso e la manutenzione di prodotti industriali, tecnologicamente superati e non più attuali, che prevalentemente rientra nelle seguenti tipologie:

      disegni su lucido o su carta
      pubblicazioni con testo e illustrazioni
      fotografie
      film

Per una migliore conoscenza di un prodotto, in aggiunta alla documentazione prettamente tecnica prodotta dalla casa costruttrice, può essere utile inserire in archivio anche la documentazione di annuncio con le foto originali di fabbrica, i verbali di collaudo e gli eventuali articoli, pubblicati da riviste specializzate, nei quali sono riportati i risultati delle prove, fatte anche al di fuori della casa costruttrice, con valutazioni e comparazioni con i prodotti concorrenti.

Proprieta’ e possesso del materiale
Si intende per proprietario colui (o l’Azienda) che ha creato il materiale originale.
Si intende per possessore colui che in una fase successiva è venuto in possesso dell’originale o di una copia.
Il materiale originale può essere conservato presso l’Azienda proprietaria o trovarsi disperso su varie locazioni come:

      Azienda che l’ha prodotto o che ha acquistato il marchio
      Enti pubblici o privati che lo hanno ricevuto in donazione
      Privati cittadini che ne sono venuti in possesso in varia maniera

Le operazioni di gestione del materiale da parte dei Centri di documentazione non mettono in discussione i concetti di proprietà e di possesso e la dislocazione fisica del materiale. Si precisa che l’uso di tale materiale non può avvenire a scopi di lucro ma solo per scopi personali e amatoriali, ad esempio le riproduzioni modellistiche o la conservazione e la manutenzione delle proprie vetture d'epoca. Qualora le richieste di materiale provengano da Artigiani o Aziende che lo utilizzeranno a scopi di produzione e commercio, sarà responsabilità degli interessati ottenere dalla Società proprietaria del marchio l’autorizzazione all’uso.

______________________________


5 - ABILITAZIONE AD ARCHIVIARE NUOVI DOCUMENTI E VISUALIZZARE/SCARICARE DOCUMENTI PROTETTI
Queste operazioni possono essere fatte esclusivamente dai Centri di documentazione.
L’Associazione DSC fornisce ad ogni Socio Collettivo o Individuale un codice identificativo e una parola chiave (vedi punto 3) che verranno utilizzate dal Responsabile del Centro di documentazione per poter operare.
Le operazioni di ogni Responsabile Centro di documentazione vengono registrate con i suoi dati identificativi, compresa la parola chiave criptata.
Gli altri utenti potranno solo consultare ma non modificare o cancellare i documernti da lui catalogati e archiviati.

______________________________


6 - ABILITAZIONE AI SERVIZI DI RICERCA
La ricerca sul catalogo è disponibile a tutti, soci e non soci, con le stesse identiche funzionalità.
Nel risultato della ricerca vengono fornite le caratteristiche del documento, il titolo con una breve descrizione e l'anteprima a bassa definizione della prima pagina.

______________________________


7 - FORNITURA DEL MATERIALE
Le condizioni per la fornitura del materiale sono variabili e vengono specificate nelle schede di catalogazione dei singoli documenti.

I documenti catalogati come gratuito on-line sono di uso pubblico. Nella scheda di catalogazione è presente il collegamento (link) che consente a qualunque utente, senza alcuna limitazione, di accedere ai documenti con queste condizioni di utilizzo per visualizzarli o salvarli sul proprio PC.

In tutte le altre situazioni (gratuito presso ogni Centro di documentazione, a pagamento, da definire, ecc.) il materiale viene fornito solo ai soci, pertanto, anche se è disponibile il documento digitale on-line, l'interessato deve farne richiesta al Centro di documentazione del suo Ente di appartenenza (Club, Associazione, ecc.) che ha l'accesso a tutto il materiale disponibile e provvede a fornirlo alle condizioni specificate e nel rispetto delle norme che tutelano i diritti di proprietà industriale e intellettuale.
Per assicurare che venga rispettata questa condizione, al momento della consegna del materiale viene richiesto che il ricevente dichiari di utilizzarlo solo a scopo personale e amatoriale e non a fine di lucro. (Ricevuta standard clicca QUI )

Qualora le richieste di materiale provengano da Artigiani o Aziende che lo utilizzeranno a scopi produttivi o commerciali, gli interessati, anche se soci della Associazione DSC, dovranno rivolgersi al Centro di Documentazione che ha in carico il materiale e, se esistono vincoli e limitazioni, concordare le condizioni di utilizzo con l’Ente che detiene i diritti di proprietà. Richieste di questo genere andranno comunque valutate singolarmente per concordare soluzioni soddisfacenti per entrambe le parti.

______________________________


8 - MATERIALE DI PUBBLICO DOMINIO - COPYRIGHT SCADUTO

Licenza d'uso per le fotografie scattate in Italia (o in territorio italiano).
Secondo la Legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, modificata dalla legge 22 maggio 2004 n. 128, le fotografie generiche [1] e prive di carattere artistico e le riproduzioni di opere dell'arte figurativa divengono di pubblico dominio a partire dall'inizio dell'anno solare seguente al compimento del ventesimo anno dalla data di produzione (articolo 92). In accordo al testo di legge, tali "fotografie semplici" vengono definite come «immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili (articolo 87). Le fotografie considerate opere d'arte, invece, diventano di pubblico dominio dopo 70 anni dalla morte dell'autore, in accordo all'articolo 2 punto 7 e all'articolo 32-bis.

[1] Sono già nel pubblico dominio le fotografie generiche e prive di carattere artistico prodotte in Italia (e nei territori soggetti alla legislazione italiana nel momento della produzione della fotografia, ad esempio l'Africa Orientale Italiana) prima del 1º gennaio 1991